Quando avete messo insieme la band eravate un gruppo di compagni di scuola che aveva in comune l’idea che fosse più divertente passare un pomeriggio chiusi in una sala prove, con gli strumenti alla mano, piuttosto che in un campo da calcetto a sognare i campi di serie A. Qualche anno dopo i vostri amici non sono stati convocati in Nazionale, e a voi – ancora – nessuno ha promesso un tour mondiale, ma per voi le cose stanno iniziando a prendere una piega più seria. Macinando cover su cover, avete iniziato a costruire un repertorio originale, e prima qualche vostro amico, poi il gestore del locale dove di tanto in tanto vi esibite dal vivo, ha iniziato a farvi la fatidica domanda: “Perché non registrate qualcosa?”.
Ok, niente panico: fissare su hard disk le vostre creazioni per metterle in Rete – per esempio, su Youtube – è il primo passo per farvi conoscere al di fuori della vostra città. Attenzione, però: una volta rese pubbliche, le potenzialità alle quali si espongono le vostre canzoni non sono meno dei rischi che corrono. Eccovi, dunque, pronti al primo passo: tutelare le vostre opere.
Sembra facile, e in effetti lo è. Prima, però, dovete avere le idee ben chiare, perché per intestarvi in tutto e per tutto le vostre creazioni dovrete sottoscrivere atti ufficiali. In molti, tra i lettori / artisti più giovani, per esempio ci hanno chiesto:

 

Una band musicale si può iscrivere a SIAE?
No, in quanto il diritto d’autore ha natura personale. Si possono quindi iscrivere a SIAE, individualmente, i componenti del gruppo o della band che abbiano partecipato alla creazione delle opere. Per le opere depositate devono poi essere dichiarati e indicati i nomi delle persone che hanno partecipato alla creazione dell’opera come autori della musica o del testo.
Conviene, quindi, che pensiate bene al processo che vi porta ad ottenere la composizione che andrete a registrare. Per esempio…

 

La mia band compone canzoni ma per realizzare un’opera compiuta e ben strutturata ci facciamo aiutare da un arrangiatore. Dobbiamo riconoscergli dei diritti?
L’arrangiatore può essere considerato come un Compositore del brano nel caso in cui contribuisca creativamente all’opera definitiva e quindi può essere incluso tra gli aventi diritto dell’opera con la qualifica di Compositore.
E anche nel gruppo, per esempio, i ruoli possono essere diversi: il chitarrista può fornire il suo apporto proponendo la bozza della base musicale, il cantante scrivere il testo e il batterista intervenire sulla struttura della canzone, che poi verrà messa a punto da un arrangiatore “esterno” alla band. Quindi…

 

A che cosa si riferiscono le qualifiche presenti sul bollettino di dichiarazione noto come Modello 112?
Le qualifiche previste dal bollettino di dichiarazione (Modello 112) sono le seguenti: CO – Compositori della musica; AO – Autori del testo letterario; EL – Elaboratori della parte musicale di un’opera preesistente (sia di Pubblico Dominio che tuttora tutelate); SA (Sub-Autori) – Autori dell’adattamento del testo di un’opera preesistente tutelata di origine straniera o di un’opera preesistente di pubblico dominio; EO – Editori originali; SE-Sub-Editori per le opere di edizione originale straniera.
Da dicembre 2016 è attiva la procedura di Deposito on-line, mirata alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di deposito di un brano musicale: grazie all’introduzione di una tecnologia basata su firma elettronica non sarà più necessario l’invio della documentazione cartacea e tutti gli aventi diritto potranno firmare i documenti di deposito via web con sistema innovativo che prevede un codice di verifica via SMS. La condizione è che tutti gli aventi diritto dell’opera che si intende dichiarare, iscritti alla SIAE, siano dotati di firma elettronica – fornita gratuitamente. Per tali depositi sarà possibile inviare online la registrazione audio in alternativa o in aggiunta alla partitura (musica e testo) indipendentemente dal genere musicale. La partitura trascritta e l’eventuale testo dovranno essere inviati come allegati in uno dei formati indicati.
In tanti si staranno chiedendo: d’accordo, ma ne varrà davvero la pena? Sì, ne vale la pena. Perché in ogni momento chiunque, nel mondo, potrebbe utilizzare un’opera – per esempio, la vostra – senza il consenso dell’autore e potrebbe modificarla, manipolarla e sfruttarla – prosaicamente, farci dei soldi – in modo inappropriato. Grazie all’attività delle società di collecting come SIAE questo non accade. SIAE tutela infatti gli autori di un’opera e tutti gli aventi diritto, garantendo sempre il giusto compenso e regolando l’osservanza per la sua corretta utilizzazione.
In sede di iscrizione a SIAE è necessario dichiarare le proprie opere attraverso il deposito delle stesse: non sono previsti limiti al numero dei brani che è possibile depositare e naturalmente non ci sono costi aggiuntivi. Come già chiarito poco fa, sono tutelati Compositori ed Elaboratori della musica, Autori e Adattatori del testo letterario, Editori e Sub-editori.
Attraverso l’apposito format – il bollettino di dichiarazione (modello 112) – è necessario indicare i nominativi di tutti gli aventi diritto e le rispettive quote di riparto da assegnare a ciascuno sia per i Diritti di Esecuzione Musicale (la quota dei proventi relativa ai diritti di pubblica esecuzione dell’opera, che viene espressa in 24esimi) sia per i Diritti di Riproduzione Meccanica (la quota dei proventi relativa ai diritti di riproduzione dell’opera su supporti audio e video quali CD e DVD che viene espressa in percentuale). Le quote sono stabilite direttamente dagli aventi diritto (i vari Autori ed Editori dell’opera, cioè voi e i vostri eventuali discografici) in base ai loro accordi ma nel rispetto di quote minime stabilite da SIAE. Prima di depositare un brano, quindi, occorre che vi sia chiaro “ripartire” tra voi, elementi del gruppo, la paternità della canzone, a seconda del ruolo giocato da ciascun elemento del gruppo – e da eventuali collaboratori esterni – in fase di scrittura del brano.
La compilazione del bollettino prevede inoltre l’indicazione del titolo, del genere e della durata del brano. SIAE è particolarmente attenta ai titoli dei brani depositati: non è possibile, infatti, accettare in deposito opere aventi lo stesso titolo di altre opere già dichiarate dallo stesso compositore o da un altro compositore con lo stesso cognome. SIAE può chiedere inoltre la modifica di titoli che possano creare confusione con opere preesistenti.

 

Per approfondire http://www.rockol.it/news-678087/come-puo-gruppo-depositare-siae-proprie-canzoni-faq-20