La sanzione comminata oggi, giovedì 13 aprile, dall’AGCm a TicketOne e a quattro società di secondary ticketing – Seatwave, Viagogo, Mywayticket e Ticketbis [oggi operativa come Stubhub dopo l’acquisizione della società madre spagnola da parte della controllata di eBay, ndr] – segna un passo di lato più che un passo avanti nella lotta alle speculazioni sul mercato secondario.
A farne maggiormente le spese è stata la società di rivendita sul mercato primario TicketOne, che in virtù dell’accordo Panischi deterrà fino al prossimo mese di luglio l’esclusiva con le società di live promoting – le maggiori operanti in Italia – che nel 2002 lo sottoscrissero: il garante per le concorrenza ha contestato alla società con sede a Milano di non aver “adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi”.
Il provvedimento si riferisce ovviamente al “caso Coldplay”, che fornì lo spunto per l’inchiesta di Matteo Viviani delle Iene (dove, tecnicamente, Ticketone era da considerarsi parte lesa perché danneggiata dall’accordo sottobanco tra promoter e società operanti sul secondary market), che a sua volta portò il fenomeno del secondary ticketing all’attenzione del grande pubblico: in seguito alla mobilitazione della comunità tricolore dei live promoter – iniziata con la conferenza stampa tenuta da Claudio Maioli e Ferdinando Salzano – TicketOne avviò di fatto misure supplementari di contrasto al secondary market – tra l’altro certificate positivamente dalla PwC il 26 gennaio scorso, cancellando transazioni sospette e reimmettendo sul mercato i tagliandi a rischio speculazione. E’ inevitabile dare per scontato, quindi, che il prevvedimento sanzionatorio si riferisca a un periodo antecedente allo scorso 13 gennaio, quando TicketOne varò le nuove modalità in occasione della prevendita per le due date italiane degli U2 previste per la prossima estate: l’ispezione dell’Antitrust presso gli uffici della società, infatti, risale al 18 ottobre scorso.
Diverso è il discorso per la sanzione comminata alle quattro società di secondary ticketing: nella nota diffusa dall’AGCm si parla di “carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario”.

 

Per approfondire http://www.rockol.it/news-672284/secondary-ticketing-agcom-e-multa-a-ticketone-considerazioni